Atto di pignoramento presso terzi - Necessità di indicazione specifica dei beni da pignorare - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6518 del 20/03/2014
In tema di espropriazione presso terzi, la domanda di accertamento del credito, nel contenere, ai sensi dell'art. 543, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., "l'indicazione, almeno generica, delle cose e delle somme dovute", si estende, potenzialmente, all'intero importo che si accerti dovuto dal debitore esecutato sulla base dei fatti e del titolo dedotti in giudizio, non potendosi esigere dal creditore procedente, estraneo ai rapporti tra debitore e terzo, la conoscenza dei dati esatti concernenti tali somme o cose, prevedendo il sistema che tale genericità venga eliminata mediante la dichiarazione che il terzo è chiamato a rendere ai sensi dell'art. 547 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6518 del 20/03/2014