esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - accertamento dell'obbligo del terzo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6760 del 21/03/2014
Esecuzione presso terzi - Accertamento dell'obbligo del terzo - Estinzione del credito anteriore al pignoramento - Opponibilità al creditore pignorante - Distribuzione dell'onere della prova tra creditore procedente e terzo pignorato. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6760 del 21/03/2014
In tema di esecuzione presso terzi, il creditore procedente non agisce in nome e per conto del proprio debitore ma "iure proprio" e nei limiti del proprio interesse; ne deriva che nel giudizio di cognizione per accertamento dell'obbligo del terzo, conseguente alla mancata dichiarazione o alla sua contestazione, il creditore pignorante ha la qualità di terzo ed è tenuto a provare l'esistenza del credito del proprio debitore o l'appartenenza a questi della cosa pignorata, mentre il terzo pignorato, che eccepisca di avere soddisfatto le ragioni creditorie del debitore esecutato, dovrà provare non solo il fatto estintivo dedotto, ma anche l'anteriorità di esso al pignoramento, con i limiti di opponibilità, rispetto al creditore, della data delle scritture sottoscritte dal debitore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6760 del 21/03/2014