Espropriazione immobiliare - Decreto di trasferimento - Doglianze relative alle fasi anteriori della procedura - Preclusioni conseguenti all'apertura della fase di distribuzione delle somme ricavate - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7707 del 02/04/2014
Nell'espropriazione immobiliare, conclusa la fase della vendita con il decreto di trasferimento, le doglianze per vizi ad esso anteriori, non fatte valere utilmente con i rimedi allo scopo apprestati, quale, in particolare, l'opposizione agli atti esecutivi, sono irreversibilmente precluse nella successiva fase della distribuzione, che è volta solo a ricostruire l'entità della somma ricavata ed a procedere alla sua attribuzione o distribuzione, e giammai al riesame della ritualità degli atti precedenti.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 7707 del 02/04/2014