esecuzione forzata - titolo esecutivo - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10327 del 13/05/2014
Notifica del titolo esecutivo non alla parte personalmente ma al difensore - Nullità - Sanabilità per raggiungimento dello scopo - Condizioni - Deducibilità della mera violazione processuale - Limiti - Allegazione e prova del concreto pregiudizio del diritto di difesa - Necessità. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10327 del 13/05/2014
La nullità della notificazione del titolo esecutivo, quand'anche costituito da provvedimento giudiziale, fatta al procuratore costituito nel processo, anziché alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 479, secondo comma, cod. proc. civ., è sanabile in dipendenza del raggiungimento dello scopo, allorché l'intimato abbia comunque sviluppato difese ulteriori rispetto al profilo della mancata notifica di persona, così rivelando un'idonea conoscenza dell'atto, mentre ove non siano addotte contestazioni diverse da quella della nullità della notificazione, la stessa può rilevare soltanto in caso di allegazione, e di eventuale prova, delle specifiche limitazioni o compressioni del diritto di difesa che, anche in rapporto alle peculiarità del caso di specie, ne siano derivate.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10327 del 13/05/2014