Art. 2917 cod. civ. - Compensazione legale successiva al pignoramento - Inopponibilità nei confronti del creditore pignorante. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10683 del 15/05/2014
L'art 2917 cod. civ., ai sensi del quale l'estinzione del credito pignorato per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio dei creditori, non si riferisce soltanto ai fatti volontari (quali il pagamento, la novazione, la rimessione), ma a qualunque causa estintiva, in quanto il pignoramento comporta l'indisponibilità e la separazione dal restante patrimonio del credito pignorato, che resta, pertanto, insensibile a tutte le posteriori cause di estinzione, ivi compresa la compensazione legale per effetto della coesistenza dei reciproci crediti e debiti verificatasi dopo il pignoramento.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10683 del 15/05/2014