esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione - in genere (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11090 del 20/05/2014
Titolo esecutivo giudiziale non definitivo - Modifiche quantitative del credito operate dalla sentenza di merito - Conseguenti statuizioni nel giudizio di opposizione all'esecuzione. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11090 del 20/05/2014
Qualora, nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione, il diritto per cui si procede esecutivamente, fondato su titolo esecutivo giudiziale ancora "sub iudice", risulti negato parzialmente da una successiva sentenza di merito, pur non definitiva, emessa nel relativo procedimento, per riconoscimento della sua parziale inesistenza originaria o in conseguenza di fatto estintivo sopravvenuto (come, ad esempio, in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo accolta solo in parte, ex art. 653, secondo comma, cod. proc. civ.), il giudice dell'esecuzione deve rigettare l'opposizione per la parte di credito ritenuta esistente e accoglierla per la parte residua, dichiarando, a seconda dei casi, il momento al quale risale l'accertata inesistenza.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 11090 del 20/05/2014