Esecuzione forzata - assegnazione - effetti - nullità del processo esecutivo – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10243 del 20/05/2015
Espropriazione presso la Banca d'Italia di somme di pertinenza del Ministero dell'Interno - Vincolo di impignorabilità di cui all'art. 27, comma 13, della legge n. 75 del 2002 - Rilevabilità ufficiosa - Poteri di accertamento del giudice dell'esecuzione - Rimedi esperibili avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. - Tutela del debitore anteriormente alla adozione dei provvedimenti - Opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10243 del 20/05/2015
Nel caso in cui la Banca d'Italia, chiamata a rendere la dichiarazione di terzo quale tesoriere nell'ambito di un procedimento di espropriazione presso terzi per crediti nei confronti del Ministero dell'Interno, dichiari l'esistenza di somme soggette a vincolo di impignorabilità ex art. 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (nel testo introdotto dall'art. 3 quater del d.l. 22 febbraio 2002, n. 13, conv. con modif. dalla legge 24 aprile 2002, n. 75), la rilevabilità ufficiosa di tale vincolo impone al giudice dell'esecuzione di svolgere, nell'ambito dei poteri a lui attribuiti dall'art. 484, primo comma, cod. proc. civ., una sommaria attività accertativa, procedendo alla declaratoria di nullità del pignoramento e di improseguibilità del processo esecutivo ovvero, per il caso di ritenuta inoperatività del vincolo, all'assegnazione del credito, previo riscontro delle relative condizioni. In entrambi i casi, la tutela contro i provvedimenti resi dal giudice dell'esecuzione resta affidata al rimedio dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., salva l'opposizione del debitore esecutato volta a far valere l'impignorabilità del credito, proposta prima del provvedimento del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10243 del 20/05/2015