Esecuzione forzata - titolo esecutivo - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10543 del 22/05/2015
Certificato di titolo esecutivo europeo - Natura non decisoria - Conseguenze - Reclamo avverso il diniego di revoca dello stesso - Esperibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10543 del 22/05/2015
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10543 del 22/05/2015
In materia di esecuzione forzata, il certificato di titolo esecutivo europeo - sebbene si ponga come un provvedimento ulteriore e distinto rispetto al titolo esecutivo nazionale - ha una funzione meramente integrativa del primo (che è quella di renderlo idoneo alla circolazione intereuropea), senza avere natura decisoria. Ne consegue che le contestazioni del debitore, relative alla regolare formazione del titolo esecutivo, debbono essere fatte valere unicamente attraverso i mezzi di impugnazione esperibili avverso di esso, dovendosi escludere che il provvedimento adottato dalla Corte di appello in sede di reclamo proposto avverso il diniego di revoca del certificato, ai sensi dell'art. 10 del regolamento comunitario del 21 aprile 2004, n. 805/2004/CE, sia impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10543 del 22/05/2015