Provvedimento di rigetto del reclamo avverso diniego di reintegrazione nel possesso - Esecuzione intrapresa per la liquidazione delle spese del giudizio - Idoneità del solo provvedimento "de quo" a fungere da titolo esecutivo - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20593 del 14/10/2015
Il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., confermativo dell'ordinanza con la quale il giudice di prime cure abbia rigettato la richiesta di reintegra nel possesso, costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle spese di giudizio, sostituendo integralmente, in conseguenza dell'effetto devolutivo, l'ordinanza reclamata, sicché se l'esecuzione non ha avuto inizio in base al primo titolo esecutivo, va notificato il solo provvedimento emesso sul reclamo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20593 del 14/10/2015