Esecuzione forzata - mobiliare - presso il debitore - beni impignorabili o relativamente impignorabili - beni ed entrate pubbliche - iacp – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 3773 del 26/02/2016
Alloggi di edilizia residenziale pubblica - Canoni di locazione e corrispettivi di alienazione - Destinazione prevista dall'art. 2, comma 85, della l. n. 662 del 1996 - Vincolo di impignorabilità - Sussistenza.
L'art. 2, comma 85, della legge n. 662 del 1996 - nel disporre che le somme ed i crediti derivanti dai canoni di locazione e dall'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli istituti autonomi case popolari, in quanto destinati a servizi e finalità di istituto, non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, ai sensi dell'art 828 c.c. - impone direttamente un vincolo di impignorabilità di tali somme e crediti, come tale integrante un caso di limitazione della responsabilità patrimoniale di detti enti, ai sensi dell'art. 2740, comma 2, c.c., occorrendo al fine dell'insorgenza del vincolo soltanto l'iscrizione nei capitoli di bilancio o in contabilità speciale, senza che sia impressa alcuna specifica destinazione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 3773 del 26/02/2016