Opposizione all'esecuzione iniziata - "Credito per cui si procede" ex art. 17 cod. proc. civ. - Nozione.
In materia di opposizione ad esecuzione forzata, quando l'esecuzione sia già iniziata, l'individuazione del giudice competente deve essere effettuata, in applicazione dell'art. 17 cod. proc. civ., sulla base del "credito per cui si procede" e, quindi, dell'importo del credito di cui al pignoramento e non dell'importo del credito di cui al precetto
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19488 del 23/08/2013