ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13824 del 09/06/2010
Vendita giudiziaria immobiliare - Art. 2929 cod. civ. - Applicabilità - Condizioni - Invalidità degli atti preparatori all'incanto - Nullità derivata della vendita - Opponibilità all'acquirente - Fattispecie.
La regola contenuta nell'art. 2929 cod. civ., secondo il quale la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, non trova applicazione quando la nullità riguardi proprio la vendita o l'assegnazione, sia che si tratti di vizi che direttamente la concernano, sia che si tratti di vizi che rappresentino il riflesso della tempestiva e fondata impugnazione di atti del procedimento esecutivo anteriori ma ad essi obbligatoriamente prodromici. (Nella specie, la nullità dell'aggiudicazione e del conseguente decreto di trasferimento sono state dichiarate, in sede di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi, perché l'udienza di vendita, rifissata dopo un rinvio disposto d'ufficio, non era stata preceduta dalle formalità obbligatorie di pubblicità).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13824 del 09/06/2010