Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Mutuo fondiario - Debitore - Domicilio eletto nel contratto – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13824 del 09/06/2010
Opposizione agli atti esecutivi - Rinvio disposto dalla Corte di Cassazione - Notifica dell'atto di riassunzione presso il domicilio eletto - Validità - Prosecuzione a seguito d'interruzione del procedimento - Notifica presso il domicilio eletto - Validità - Fondamento.
L'elezione di domicilio effettuata dal debitore, all'atto della stipula del contratto di mutuo fondiario, ai sensi dell'art. 43, primo comma, del r.d. n. 646 del 1905, applicabile anche dopo la sua espressa abrogazione ad opera dell'art. 161 del d.lgs n. 385 del 1993, ai sensi del sesto comma di tale disposizione, rimane valida ed efficace anche per la notificazione dell'atto di riassunzione della causa di opposizione agli atti esecutivi, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, nonché per la prosecuzione di tale giudizio in conseguenza del verificarsi di un evento interruttivo, atteso che il secondo comma del citato art. 43 del r.d. n. 646 del 1905 stabilisce espressamente che presso il domicilio eletto nel contratto debba eseguirsi al notifica "di ogni altro atto o sentenza, quand'anche contumaciale".
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 13824 del 09/06/2010