Esecuzione forzata - immobiliare - vendita - aumento del sesto - offerte dopo l'incanto - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8328 del 12/04/2011
Modalità - Deposito dell'ammontare approssimativo delle spese di vendita coevamente alla presentazione tempestiva dell'offerta in aumento - Necessità - Condizione di efficacia dell'offerta in aumento - Configurabilità - Fondamento.
In tema di espropriazione immobiliare, l'offerta di aumento di sesto ex art. 584 cod. proc. civ. (nel testo in vigore antecedentemente alle modifiche ad esso apportate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) deve essere accompagnata, oltre che dalla cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo offerto, altresì, a pena di inefficacia, dal deposito dell'ammontare approssimativo delle spese di vendita, come imposto dall'art. 580 cod. proc. civ., poiché dal sistema normativo - il quale prescrive il rispetto del termine perentorio di dieci giorni al fine di assicurare la sollecita definizione della procedura nella quale, in caso di sua inosservanza, la già avvenuta aggiudicazione provvisoria è destinata a diventare definitiva - si rileva che non sono consentite successive integrazioni dell'offerta e che i provvedimenti successivi alla sua formulazione sono soltanto l'indizione della gara sull'offerta più elevata e la relativa pubblicità, rimanendo escluse l'audizione delle parti e la deliberazione sull'offerta ai sensi dell'art. 572 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8328 del 12/04/2011