Esecuzione forzata - assegnazione - effetti - assegnazione di crediti – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7508 del 31/03/2011
Trasferimento del credito al pignorante - Immediatezza - Sussistenza - Liberazione del debitore esecutato - Condizioni - Pagamento integrale del credito - Necessità - Natura.
In tema di espropriazione presso terzi, l'ordinanza di assegnazione al creditore del credito spettante verso il terzo al debitore esecutato, opera il trasferimento coattivo ed immediato del credito stesso al creditore pignorante, alla stregua di una "datio in solutum", oltre che la conclusione dell'espropriazione; peraltro l'assegnazione del credito, in quanto disposta in pagamento salvo esazione ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, la quale è assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo del debito del "debitor debitoris" nei confronti del debitore esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7508 del 31/03/2011