Cassazione della sentenza d'appello - Reviviscenza della sentenza di primo grado - Esclusione - Conseguenze in tema di processo esecutivo fondato su sentenza.
Nell'ipotesi in cui la sentenza di appello, che ha riformato quella di primo grado, venga cassata con rinvio, non si ha una reviviscenza della sentenza di primo grado, posto che la sentenza del giudice di rinvio non si sostituisce ad altra precedente, ma interviene direttamente sulla domanda proposta dalle parti, con la conseguenza che non sarà più possibile procedere "in executivis" sulla base di quella di primo grado, potendo una nuova esecuzione fondarsi esclusivamente sulla sentenza del giudice emessa in sede rescissoria.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6113 del 12/03/2013