Esecuzione forzata - immobiliare - vendita - trasferimento – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5384 del 05/03/2013
Trasferimento all'aggiudicatario di quota del 50% dell'immobile espropriato - Condanna del debitore esecutato al rilascio della medesima quota - Esecuzione anche nei confronti di un terzo che vanti un legittimo titolo di detenzione - Difetto di spontanea esecuzione - Esecuzione per rilascio ex art. 608 cod. proc. civ. nei limiti di tale quota - Condizioni - Ingiunzione a riconoscere il compossesore - Necessità - Possibilità di pretendere il rilascio dell'intero immobile - Esclusione.
In materia di esecuzione per rilascio, il decreto che trasferisca all'aggiudicatario una quota di comproprietà dell'immobile espropriato e condanni il debitore esecutato al rilascio può essere eseguito coattivamente nelle forme dell'esecuzione forzata per rilascio anche nei confronti del terzo avente un legittimo titolo di detenzione, a condizione che l'ufficiale giudiziario - secondo quanto disposto dell'art. 608, secondo comma, ultimo inciso, cod. proc. civ. - ingiunga a tale codetentore qualificato di riconoscere il compossessore. Per contro, non può essere eseguito coattivamente il rilascio dell'intero immobile legittimamente detenuto dal terzo, sicché va accolta l'opposizione proposta avverso l'esecuzione per rilascio finalizzata all'immissione nel possesso dell'intero immobile in capo al creditore che ne sia soltanto comproprietario.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5384 del 05/03/2013