Cessione del credito in pendenza del processo esecutivo - Intervento in giudizio del cessionario - Forma - Deposito di un nuovo ricorso - Necessità - Esclusione.
Obbligazioni in genere - cessione dei crediti - In genere.
In materia di esecuzione forzata, in caso di cessione del credito in pendenza di processo esecutivo, il cessionario che eserciti la facoltà di intervenire in giudizio, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., non è tenuto al deposito di un nuovo ricorso, contenente gli elementi previsti dall'art. 499, comma 2, c.p.c., ma può manifestare la volontà di subentrare in luogo del cedente, dando prova del negozio di cessione ed avvalendosi dell'assistenza di un difensore munito di procura alle liti, con qualsiasi modalità che risulti idonea a non ledere i diritti del debitore o degli altri creditori.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7780 del 20/04/2016