esecuzione forzata - titolo esecutivo - in genere - notifica del titolo esecutivo costituito da una sentenza
Modifica dell'art. 479 cod. proc. civ. per effetto del d.l. n. 35 del 2005 convertito nella legge n. 80 del 2005 - Individuazione del destinatario nella parte personalmente - Applicazione retroattiva - Esclusione - Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 17570 del 18/07/2013
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Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 17570 del 18/07/2013
In tema di notificazione del titolo esecutivo costituito da una sentenza, la modifica dell'art. 479 cod. proc. civ. da parte del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui la notifica va fatta alla parte personalmente, mentre in precedenza poteva essere fatta al procuratore costituito a norma dell'art. 170 cod. proc. civ., vale soltanto, secondo il fondamentale principio del "tempus regit actum", per gli atti successivi all'entrata in vigore della nuova disciplina.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
En..... Fe.... convenne in giudizio davanti al Tribunale di Udine Ma..... Sc....i proponendo opposizione ex art. 617 c.p.c. e chiedendo che fosse accertata la nullità o l'inefficacia del precetto notificatogli l'8 aprile 2006 con il quale la convenuta gli aveva intimato di pagare la somma di Euro 3.939,03 in forza della sentenza del 21 marzo 2005, n. 388, del suddetto Tribunale. A sostegno della sua opposizione il Fe... eccepiva che il titolo esecutivo non era stato notificato personalmente al debitore così come dispone il novellato art. 479 c.p.c., bensì al suo procuratore. La convenuta si costituì chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e sottolineando che il titolo era stato notificato il 18 maggio 2005, prima dell'entrata in vigore della L. n. 80 del 2005 che ha novellato, a partire dall'1 marzo 2006 la suddetta disposizione del codice di rito.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione.
Propone ricorso per cassazione En..... Fe...... con un unico motivo e presenta meMoria.
Parte intimata non svolge attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso En..... Fe... denuncia "Violazione dell'art. 479 c.p.c.".
Sostiene parte ricorrente che l'argomentazione del Tribunale risulta improntata ad erronea interpretazione della legge processuale e che in particolare il Giudice erra nel ritenere che l'atto di precetto notificato dopo l'1 marzo 2006 possa essere considerato rituale ove preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo in conformità al vecchio testo dell'art. 479 c.p.c..
L'atto di cui si discute nella presente causa, prosegue parte ricorrente, è certamente il precetto, per cui l'indagine che il Giudice doveva compiere era quella di verificare se il precetto stesso era stato ritualmente intimato sulla base della normativa esistente al momento della sua notificazione.
In altri termini, secondo il ricorrente, il principio tempus regit actum va riferito al precetto e non alla notificazione del titolo esecutivo. Al momento della notificazione del precetto era già entrata in vigore la nuova formulazione dell'art. 479 c.p.c. e pertanto la validità o no del precetto stesso deve essere valutata con riferimento alla nuova normativa.
In conclusione secondo parte ricorrente, il precetto notificato dopo l'1 marzo 2006 deve essere preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo alla parte personalmente e la notificazione del titolo esecutivo al procuratore prima di tale data è priva di effetti: il precetto de quo deve essere dunque dichiarato nullo. Il motivo è infondato.
In difetto di esplicite previsioni contrarie, il principio dell'immediata applicazione della legge processuale sopravvenuta ha riguardo soltanto agli atti processuali successivi all'entrata in vigore della legge stessa, alla quale non è dato incidere, pertanto, sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti restano regolati, secondo il fondamentale principio del tempus regit actum, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere. Un generale principio di "affidamento" legislativo (desumibile dall'art. 11 disp. gen.) preclude, difatti, la possibilità di ritenere che gli effetti dell'atto processuale già formato al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione siano da quest'ultima regolati, quantomeno nei casi in cui la retroattività della disciplina verrebbe a comprimere la tutela della parte, senza limitarsi a modificare la mera tecnica del processo (Cass., 2 ottobre 2008, n. 24491). Nella specie è incontroverso che il titolo esecutivo è stato notificato il 18 maggio 2005 e dunque prima dell'entrata in vigore della L. n. 80 del 2005 che ha modificato l'art. 479 c.p.c.. La notifica del titolo esecutivo risulta dunque avvenuta regolarmente in quanto pienamente conforme al dato normativo vigente all'epoca, posto che l'art. 479 consentiva espressamente che la stessa fosse effettuata, a norma dell'art. 170 c.p.c., al procuratore costituito. Ne deriva che anche il precetto doveva essere notificato al procuratore costituito.
L'impugnata sentenza si è attenuta ai suddetti criteri e pertanto il ricorso deve essere rigettato mentre, in assenza di attività difensiva di parte intimata, nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2013
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riferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 170
Cod. Proc. Civ. art. 479