Esecuzione forzata - mobiliare - presso il debitore - beni impignorabili o relativamente impignorabili - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17900 del 18/10/2012
Impignorabilità ex art. 514, primo comma n. 4, cod. proc. civ. - Riscontro dei requisiti di indispensabilità dei beni e di personalità dell'attività di impresa - Valutazione relativa - Onere della prova del debitore opponente - Sussistenza.
Il criterio dell'indispensabilità, che l'art. 514, n. 4, cod. proc. civ. (nel testo vigente "ratione temporis" prima della riforma introdotta dalla legge n. 52 del 2006), pone come discrimine tra beni pignorabili e beni impignorabili, ha carattere relativo, essendo frutto di una valutazione avente ad oggetto le concrete condizioni di esercizio dell'attività professionale, artistica, di lavoratore autonomo o di imprenditore del debitore, con esclusione delle strutture professionali o produttive in cui il fattore capitale prevalga sull'attività personale, nonché dei beni che costituiscano una dotazione sovrabbondante rispetto alle necessità lavorative. Ne consegue che al debitore opponente spetta dimostrare la ricorrenza in concreto dei presupposti dell'impignorabilità, e non all'opposto la legittimità del pignoramento.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17900 del 18/10/2012