Debitore esecutato che sia anche creditore del creditore procedente - Domanda di statuizione ex art. 511 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione.
Quando il debitore esecutato vanti a sua volta un credito nei confronti del creditore procedente, non può chiedere di sostituirsi a questi nella distribuzione della somma ricavata, ai sensi dell'art. 511 cod. proc. civ., ma può soltanto opporsi all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., e far valere in quella sede l'eventuale compensazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15932 del 20/09/2012