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esecuzione forzata - immobiliare - vendita - iestinzione del processo

Art. 567 cod. proc. civ. come modificato dalla legge 3 agosto 1998, n. 302 - Applicazione alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore di quest'ultima - Limiti - Disciplina transitoria introdotta dall'art. 4 del d.l. 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399 - Data di decorrenza - Individuazione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8105 del 03/04/2013


Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8105 del 03/04/2013

 

In tema di espropriazione immobiliare, l'art. 567 cod. proc. civ. come novellato dalla legge 3 agosto 1998, n. 302, è divenuto applicabile alle procedure esecutive pendenti alla data (8 settembre 1998) di entrata in vigore di quest'ultima solo con la introduzione (dal 23 settembre 1998) della sua disciplina transitoria sancita dall'art. 4 del d.l. 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, così come confermato, in sede di conversione del menzionato decreto, dalla modifica della disposizione da ultimo citata e dall'inserimento dell'art. 13 bis nella indicata legge n. 302 del 1998, nonché dalle successive sostituzioni del testo di quest'ultimo per effetto di altri decreti legge fino a quello del 18 ottobre 2000, n. 291, convertito con modificazioni, nella 1egge 14 dicembre 2000, n. 372. Ne deriva che, nelle suddette procedure, le ordinanze di vendita pronunciate fra 1'8 ed il 22 settembre 1998, sulla base di corrispondenti istanze depositate prima dell'8 settembre 1998, furono legittimamente rese sulla base del testo previgente dell'art. 567, secondo comma, cod. proc. civ..