esecuzione forzata - opposizioni - in genere -
Esecuzione iniziata sulla base di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'azienda Policlinico Umberto I°, in applicazione dell'art. 7-quater, comma 3, del d.l. n. 7 del 2005 - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'intero articolo - Efficacia retroattiva - Conseguenze sulla procedura esecutiva - Accoglimento dell'opposizione - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8106 del 03/04/2013
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8106 del 03/04/2013
Dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 7-quater del d.l. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, in legge 31 marzo 2005, n. 43 (articolo che, tra l'altro, prevedeva - al comma 1 - l'inefficacia nei confronti della azienda Policlinico Umberto I dei decreti ingiuntivi e delle sentenze divenuti esecutivi dopo l'entrata in vigore del d.l. 1° ottobre 1999, n. 341, convertito, con modificazioni, in legge 3 dicembre 1999, n. 453, qualora relativi a crediti vantati nei confronti della soppressa omonima azienda universitaria Policlinico Umberto I°, per obbligazioni contrattuali anteriori alla data di istituzione della predetta nuova azienda ospedaliera, stabilendo altresì - al comma 3 - che nelle azioni esecutive iniziate sulla base dei medesimi titoli subentrasse la Gestione commissariale della soppressa azienda universitaria), deve accogliersi l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. proposta dalla predetta Gestione commissariale avverso l'esecuzione iniziata sulla base di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della nuova azienda Policlinico Umberto I°, in quanto l'efficacia retroattiva che assiste le sentenze dichiarative della illegittimità costituzionale di norme di legge - indipendemente dall'esattezza dell'interpretazione che includeva anche l'ipotesi "de qua" nell'ambito di operatività del comma 3 del suddetto art. 7-quater - ha comportato il venir meno "ab origine" del presupposto normativo sul quale di fondava l'esecuzione.