Esecuzione forzata - cumulo dei mezzi di espropriazione – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23847 del 18/09/2008
Pluralità di espropriazioni sullo stesso bene - Ammissibilità - Situazione di litispendenza - Esclusione - Riunione delle procedure esecutive - Ammissibilità - Pignoramento reiterato senza necessità - Rimedi - Esclusione delle spese superflue ex art. 92 cod. proc. civ. da parte del giudice dell'esecuzione - Possibilità - Opposizione del debitore avverso la liquidazione delle spese estesa al secondo pignoramento - Proponibilità.
Il creditore, in forza del medesimo titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti dello stesso bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo. In tal caso non si ha una situazione di litispendenza nel senso previsto dall'art. 39 cod. proc. civ. - la cui applicazione postula la pendenza di più cause, aventi in comune le parti, la "causa petendi" ed il "petitum", incardinate dinanzi a distinte autorità giudiziarie e non davanti allo stesso giudice - ed alla pluralità di procedure così instaurate può ovviarsi con la loro riunione "ex" art. 493 cod. proc. civ., senza che ciò comporti un pregiudizio per il debitore, poiché, in presenza di un pignoramento reiterato senza necessità, il giudice dell'esecuzione, applicando l'art. 92 cod. proc. civ., può escludere come superflue le spese sostenute dal creditore procedente per reiterarlo ed il debitore può proporre opposizione contro una liquidazione delle spese che si estenda al secondo pignoramento.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23847 del 18/09/2008