Esecuzione forzata - sospensione dell'esecuzione – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23847 del 18/09/2008
Opposizioni in materia esecutiva - Provvedimenti di sospensione da parte del giudice dell'esecuzione - Natura di atti esecutivi - Sussistenza - Opposizione agli atti esecutivi - Esperibilità.
Le ordinanze che decidono sulle istanze di sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ. (in relazione a formulate opposizioni all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.) ovvero di emanazione di provvedimenti indilazionabili ex art. 618 cod. proc. civ. (in relazione a proposte opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.) integrano provvedimenti aventi funzione ordinatoria del processo esecutivo e, producendo effetto o negando il richiesto effetto in via temporanea e provvisoria sulla situazione dell'esecutato in ordine al bene oggetto dell'esecuzione e sull' "iter" di esercizio dell'azione esecutiva diretta al concreto soddisfacimento del diritto dell'esecutante, vanno qualificati come atti esecutivi avverso i quali è proponibile l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., restando invece inammissibile il ricorso per cassazione.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23847 del 18/09/2008