Rapporti di parasubordinazione - Crediti di lavoro da essi derivanti - Pignorabilità - Sussistenza - Limiti.
In tema di espropriazione forzata presso terzi, le modifiche apportate dalle l. n. 311 del 2004 e n. 80 del 2005 (di conversione del d.l. n. 35 del 2005) al d.P.R. n. 180 del 1950 (approvazione del T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) hanno comportato la totale estensione al settore del lavoro privato delle disposizioni originariamente dettate per il lavoro pubblico, sicché i crediti derivanti dai rapporti di cui al n. 3 dell'art. 409 c.p.c. sono pignorabili nel limite di un quinto, previsto dall'art. 545, comma 4, c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 1545 del 20/01/2017