Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - termine - Riforma del credito fondiario – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18513 del 25/08/2006
Esecuzione individuale promossa dall'istituto di credito fondiario nei confronti del proprio debitore dichiarato fallito - Esclusione dell'obbligo di notificare il precetto - Possibilità di iniziare e proseguire l'azione esecutiva dopo la dichiarazione di fallimento - Eliminazione del potere della banca di notificare gli atti della procedura esecutiva nel Comune in cui ha la sede - Insussistenza.
L'articolo 161 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia) ha semplificato l'intera materia del credito fondiario e, in particolare, ha escluso l'obbligo della notificazione del precetto disponendo che l'azione esecutiva può essere iniziata o proseguita anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, salva la facoltà del curatore di intervenire nell'esecuzione (articolo 41, primo e secondo comma), senza che ciò costituisca disparità di trattamento tra la banca e gli altri creditori (come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2004). In questo quadro, è anche venuto meno il potere della banca mutuante di notificare gli atti della procedura esecutiva nel Comune del luogo in cui ha sede, salvo che questo luogo non corrisponda al domicilio eletto dal debitore ai sensi dell'articolo 27 del codice civile.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18513 del 25/08/2006