Formazione - Duplicazione per lo stesso diritto - Inammissibilità - Formazione di un secondo titolo per una tutela più piena - Ammissibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14737 del 26/06/2006
In tema di formazione del titolo esecutivo, la duplicazione di titoli giudiziali, consacranti lo stesso diritto, non è di regola consentita, ma è tuttavia ammessa ove il secondo titolo assicuri una tutela più piena. (Nella specie, la S.C. ha affermato che il c.t.u. che abbia ottenuto la pronuncia del decreto di liquidazione dell'onorario può agire in sede monitoria, poiché il decreto ingiuntivo, diversamente dal primo provvedimento, consente l'iscrizione di ipoteca giudiziale).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14737 del 26/06/2006