Esecuzione forzata - competenza - per territorio - crediti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8112 del 06/04/2006
Foro della residenza del terzo debitore - Terzo debitore istituto bancario - Applicazione di detto foro - Criteri - Banca esercente servizio di tesoreria per conto di un Comune - Foro della sede della banca.
Nell'espropriazione presso terzi di crediti (e di azioni qualora queste siano custodite dal terzo con modalità tali da escludere la diretta disponibilità del bene da parte del titolare) la competenza per territorio nel caso in cui il terzo sia un istituto bancario va individuata, in alternativa al luogo della sede, in base al luogo in cui detto istituto abbia la filiale o succursale o agenzia che abbia in carico il rapporto da dichiarare. Ne consegue che in caso di espropriazione forzata condotta con le forme del pignoramento presso enti pubblici che si avvalgono del servizio di tesoreria unica svolta da un istituto bancario, il foro competente è quello stabilito dal secondo comma dell'art. 26 cod. proc. civ. e corrisponde al luogo dove ha sede la banca tenuta al pagamento del credito.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8112 del 06/04/2006