Esecuzione forzata - mobiliare - presso il debitore - beni impignorabili o relativamente impignorabili - beni ed entrate pubbliche - i.a.c.p. – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1694 del 26/01/2006
Alloggi di edilizia residenziale pubblica - Somme dovute per canoni di locazione - Destinazione prevista dall'art. 25 della legge n. 513 del 1977 - Vincolo di impignorabilità - Esclusione.
La norma dell'art. 25, terzo comma, della legge n. 513 del 1977, là dove impone agli istituti autonomi per le case popolari di destinare le somme ad essi dovute per canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, al netto delle spese di cui all'art. 19, lettere b) e c) del d.P.R. n. 1035 del 1972, alle finalità indicate dalle lettere da a) ad e), non costituisce norma di legge direttamente impositiva di un vincolo di impignorabilità di tali somme, come tale integrante un caso di limitazione della responsabilità patrimoniale di detti enti, ai sensi del secondo comma dell'art. 2740 cod. civ., occorrendo al fine dell'insorgenza di tale vincolo la concreta individuazione da parte dell'ente delle somme e la specifica e concreta destinazione di esse ad una (o più) delle particolari finalità fra quelle rientranti nelle lettere da a) a e) citate.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 1694 del 26/01/2006