Esecuzione forzata - titolo esecutivo - in genere - titolo esecutivo giudiziale - condanna al pagamento di una somma di denaro - con specifiche modalità di adempimento - esecuzione- procedimento per l’esecuzione degli obblighi di fare - esclusione - procedimento di espropriazione - necessità - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23900 del 02/10/2018
>>> La condanna al pagamento di una somma di denaro, che indichi specifiche modalità di adempimento, non può in alcun modo essere qualificata come condanna relativa ad un obbligo di fare e, pertanto, l'esecuzione ad essa relativa può trovare attuazione solo attraverso il procedimento di espropriazione forzata - che implica necessariamente l'aggressione coatta al patrimonio del debitore e la sua liquidazione - e non invece attraverso il procedimento di cui all'art. 612 c.p.c., che consente soltanto di fissare le modalità di attuazione di una determinata condotta materiale fungibile in sostituzione del debitore
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23900 del 02/10/2018