Esecuzione forzata - obblighi di fare e di non fare - in genere - condanna ad eseguire obblighi di fare – attuazione spontanea del condannato – contestazioni del creditore circa la rispondenza dell’esecuzione al precetto della sentenza di condanna – interesse del condannato ad agire per accertare la corretta attuazione del titolo al di fuori del processo esecutivo – sussistenza – condizioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24239 del 04/10/2018
>> Al destinatario di una sentenza di condanna all'adempimento di obblighi di fare che abbia eseguito il comando giudiziale deve riconoscersi la possibilità di esperire, al di fuori dal processo di esecuzione, un'azione di accertamento della corretta attuazione del titolo esecutivo, ove l'avente diritto all'esecuzione sollevi, in via solo stragiudiziale, incertezze mediante contestazioni circa la corrispondenza dell'attuazione spontanea al precetto contenuto nella sentenza di condanna.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24239 del 04/10/2018