Rilievo d’ufficio in cassazione della tardività
Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - opposizione ex art. 617 c.p.c. – rilievo d’ufficio in cassazione della tardività – possibilità – stimolazione del contraddittorio delle parti - necessità - esclusione – fondamento - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso - cassazione senza rinvio in genere. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26703 del 23/10/2018
>>> Nel giudizio di cassazione la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi può essere rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, atteso che l'art. 382, comma 3, c.p.c. - non modificato dalla legge n. 69 del 2009 – nel disciplinare la statuizione conseguente a tale rilievo, non impone di sottoporre la questione alle parti in quanto costituisce norma speciale sia rispetto all'art. 101, comma 2, c.p.c., sia rispetto all'art. 384, comma 3, c.p.c., il quale si applica nella diversa ipotesi in cui la Corte di cassazione, dopo aver cassato la sentenza, pronuncia nel merito assumendo i poteri del giudice della sentenza cassata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26703 del 23/10/2018