Titolo esecutivo – sentenza - sentenza di appello confermativa di quella di primo grado
Esecuzione forzata - titolo esecutivo – sentenza - sentenza di appello confermativa di quella di primo grado - effetto sostitutivo - conseguenze - fattispecie in tema di pronuncia del giudice contabile - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29021 del 13/11/2018
L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione; nel caso in cui, invece, l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado quale titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado. (Principio ribadito in relazione ad una fattispecie nella quale a seguito di condanna per danno erariale pronunciata dalla Corte dei Conti e confermata in appello, la sentenza impugnata nel rigettare l'opposizione a precetto, aveva erroneamente affermato che il titolo esecutivo fosse costituito dalla sentenza di prime cure del giudice contabile, essendo quella di appello meramente confermativa).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29021 del 13/11/2018