Obblighi di fare e di non fare - procedimento esecutivo - ricorso al pretore per la determinazione delle modalità di esecuzione
Esecuzione forzata - obblighi di fare e di non fare - procedimento esecutivo - ricorso al pretore per la determinazione delle modalità di esecuzione - mancato rispetto delle distanze o dei confini - necessità di demolizione delle sole parti dell'opera che superano i limiti di legge - omessa specificazione della misura della violazione - soggetto competente al relativo accertamento - giudice dell'esecuzione - proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali (nozione) - azione giudiziaria per il rispetto delle - poteri del giudice - riduzione in pristino (demolizione) - limiti - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30761 del 28/11/2018
Ove sia realizzata una costruzione in violazione delle distanze o dei confini, la riconosciuta illegittimità della stessa non ne comporta necessariamente la demolizione integrale, ma, unicamente, la riduzione entro i limiti di legge, con demolizione delle sole parti che superano tali limiti. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui venga ordinata la demolizione della costruzione illegittima, senza specificare l'esatta misura della inosservanza di distanze o confini, il relativo accertamento può essere effettuato esclusivamente dal giudice dell'esecuzione, nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 612 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30761 del 28/11/2018