Opposizioni - agli atti esecutivi - Esecuzione coattiva per recupero spese di giustizia e somme statuite in favore della cassa delle ammende – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2553 del 30/01/2019
Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - Esecuzione coattiva per recupero spese di giustizia e somme statuite in favore della cassa delle ammende – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2553 del 30/01/2019
Procedimento ex art. 227-ter del del d.P.R. n. 115 del 2002 - Formazione del ruolo e notifica della cartella - Necessaria previa notificazione del provvedimento giurisdizionale originante il credito - Esclusione - Condizioni - Fondamento.
In tema di procedimento di riscossione coattiva per il recupero delle spese di giustizia e delle somme dovute alla Cassa delle ammende, di cui all'art. 227-ter del d.P.R. n. 115 del 2002, la formazione del ruolo e la notificazione della cartella di pagamento non devono essere precedute dalla notifica dei provvedimenti giurisdizionali da cui sorge il credito, posto che la notificazione della detta cartella, nella quale siano riportati gli elementi minimi per consentire all'obbligato di individuare la pretesa impositiva e di difendersi nel merito, costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito ad un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non necessaria la preventiva notificazione del provvedimento giurisdizionale in procedimento di riscossione avviato antecedentemente alla stipula della convenzione con Equitalia Giustizia s.p.a., per la quantificazione del credito e la formazione del ruolo, ai sensi dell'art. 227-ter del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla l. n. 69 del 2009).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2553 del 30/01/2019