Esecuzione forzata - mobiliare - presso il debitore - beni impignorabili o relativamente impignorabili - Crediti Inps - Compensazione - Trattamenti pensionistici - Calcolo della quota pignorabile - Al netto delle ritenute fiscali - Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 3648 del 07/02/2019
In caso di compensazione attuata dall'Inps, per propri crediti, ai sensi dell'art. 69 della l. n. 153 del 1969, sugli importi pignorabili dei trattamenti pensionistici da erogare, il calcolo della quota pignorabile e dunque compensabile, pari ad un quinto, va effettuato al netto delle ritenute applicate a titolo fiscale.
Corte di Cassazione Sez. L - , Sentenza n. 3648 del 07/02/2019
Cod_Civ_art_1246, Cod_Proc_Civ_art_545