Opposizioni - agli atti esecutivi - Ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. e non opposta – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4528 del 15/02/2019
Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - Ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. e non opposta – Accoglimento successivo dell'opposizione all'esecuzione – Interesse alla decisione - Persistenza - Effetti invalidanti degli atti esecutivi precedentemente compiuti.
A seguito della pronuncia di un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., che non sia stata autonomamente impugnata mediante opposizione agli atti esecutivi, persiste in capo all'esecutato l'interesse alla decisione sul merito dell'opposizione all'esecuzione precedentemente proposta, dal momento che, non venendo in questione esigenze di tutela della posizione di terzi estranei alla procedura, l'esito favorevole dell'opposizione determinerebbe l'invalidazione di tutti gli atti esecutivi precedentemente compiuti.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. . 4528 del 15/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_553, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Civ_art_2929