Immobiliare - amministrazione giudiziaria – rendiconto - Espropriazione forzata - Incapacità dell’offerente a partecipare alla gara – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4149 del 13/02/2019
Esecuzione forzata - immobiliare - amministrazione giudiziaria – rendiconto - Espropriazione forzata - Incapacità dell’offerente a partecipare alla gara – Divieto di cui all’art. 1471, comma 1, n. 2, c.c. – Estensione del divieto – Giudice in servizio presso lo stesso ufficio giudiziario – Condizioni – Rilevanza disciplinare della condotta – Sussistenza - Ripercussioni sulla validità dell’acquisto all’asta – Esclusione.
In tema di espropriazione forzata, il divieto di acquisto previsto, a pena di nullità, dal combinato disposto del primo comma, n. 2, e del secondo comma dell'art. 1471 c.c. per il pubblico ufficiale relativamente ai beni venduti per suo ministero si applica ai soggetti che istituzionalmente concorrono o possono concorrere allo sviluppo della procedura esecutiva e, pertanto, tra gli altri, al giudice dell'esecuzione designato per la procedura e ai suoi sostituti istituzionali od occasionali – ossia ai magistrati appartenenti allo stesso ufficio che gli siano subentrati o possano subentrargli per uno o più atti della procedura stessa o per le azioni di cognizione ad essa collegate in forza di previsioni di legge o di tabella di organizzazione che chiaramente e univocamente li identifichino -, ma non si estende ai magistrati che, ancorché in servizio presso il tribunale che procede alla vendita, a meno di specifiche previsioni tabellari o di peculiari vicende in fatto, non siano stati, né potrebbero essere coinvolti o comunque interferire nel procedimento, così che la partecipazione all'asta da parte di questi ultimi, pur assumendo rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, non incide sulla validità dell'acquisto.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4149 del 13/02/2019