Esecuzione forzata - consegna o rilascio (esecuzione per) - rilascio – Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 17674 del 02/07/2019 (Rv. 654452 - 01)
Preavviso - Funzione - Ripresa dell'esecuzione dopo la sospensione - Obbligo di nuovo avviso - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
In tema di procedura esecutiva per consegna o rilascio, il preavviso prescritto dall'art. 608 c.p.c. esaurisce, con la notifica, il suo scopo di preavvertire l'esecutato del prossimo inizio dell'azione esecutiva, al fine di consentirgli l'adempimento spontaneo e di essere, comunque, presente all'immissione in possesso del creditore procedente, sicché non sussiste un obbligo di nuovo avviso in caso di sospensione dell'esecuzione già iniziata con un primo accesso e successivamente ripresa. (Principio ribadito dalla S.C. in un caso in cui erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che la presenza dell'istante e della forza pubblica costituissero condizione necessaria per ritenere regolare l'accesso dell'ufficiale giudiziario, mentre, al contrario, l'accesso del solo ufficiale giudiziario era già di per sé sufficiente a dare inizio all'azione esecutiva e consentire all'occupante di rilasciare spontaneamente l'immobile al fine di evitare l'intervento della forza pubblica).
Corte Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 17674 del 02/07/2019 (Rv. 654452 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_608, Cod_Proc_Civ_art_615