Espropriazione presso terzi regolata dalla l. n. 228 del 2012 e successive modifiche - Modalità di proposizione dell'impugnazione prevista dagli artt. 548, comma 2, e 549 c.p.c. - Ricorso al giudice dell'esecuzione ex art. 617, comma 2, c.p.c. - Necessità - Fondamento.
Nei pignoramenti presso terzi cui si applicano le modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012 e da quelle successive, l'impugnazione prevista dagli artt. 548, comma 2, e 549 c.p.c., concernenti, rispettivamente, l'ordinanza pronunciata in caso di mancata dichiarazione del terzo e quella con la quale il giudice dell'esecuzione risolve le contestazioni sorte sulla dichiarazione, si deve proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione, nelle forme e nei termini regolati dall'art. 617, comma 2, c.p.c., venendo in rilievo atti aventi natura esecutiva.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17663 del 02/07/2019 (Rv. 654675 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_548, Cod_Proc_Civ_art_549, Cod_Proc_Civ_art_617