Esecuzione forzata - beni indivisi – Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 25021 del 07/10/2019 (Rv. 655501 - 05)
Giudizio di divisione cd. "endoesecutiva" e cd. "endoconcorsuale" relativo ad edificio abusivo - Nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985 - Applicabilità - Esclusione.
In forza delle disposizioni eccettuative di cui all'art. 46, comma 5, del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'art. 40, commi 5 e 6, della legge n. 47 del 1985, lo scioglimento della comunione (ordinaria o ereditaria) relativa ad un edificio abusivo che si renda necessario nell'ambito dell'espropriazione di beni indivisi (divisione cd. "endoesecutiva") o nell'ambito del fallimento (ora, liquidazione giudiziale) e delle altre procedure concorsuali (divisione cd. "endoconcorsuale") è sottratto alla comminatoria di nullità prevista, per gli atti di scioglimento della comunione aventi ad oggetto edifici abusivi, dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 25021 del 07/10/2019 (Rv. 655501 - 05)