Oggetto - Stanziamenti pubblici andati in perenzione amministrativa - Ammissibilità - Fondamento.
L'espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti non ancora esigibili, futuri, condizionati o anche eventuali, inclusi gli stanziamenti del bilancio della pubblica amministrazione per il finanziamento di un'opera pubblica andati in perenzione amministrativa per decorso del termine di efficacia (nella specie, per mancanza di richiesta del creditore con titolo di spesa idoneamente rendicontato), in quanto la perenzione a fini amministrativi consiste nell'eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi non smaltiti, ma non produce alcun effetto sul diritto di credito fino alla decorrenza dei termini per la prescrizione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25042 del 08/10/2019 (Rv. 655177 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_547, Cod_Proc_Civ_art_548, Cod_Proc_Civ_art_549, Cod_Proc_Civ_art_552