Sospensione deN'efficada esecutiva del titolo pronunciata ex art. 615, primo comma, c.p.c. - Pignoramento eseguito successivamente - Nullità - Sussistenza.
Il pignoramento eseguito dopo che il giudice adito con opposizione a precetto abbia disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., è affetto da nullità, rilevabile - anche di ufficio - dal giudice dell'esecuzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 26285 del 17/10/2019 (Rv. 655494 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_492, Cod_Proc_Civ_art_363