Cose appartenenti al debitore - Titoli obbligazionari costituiti in pegno a garanzia di credito del terzo pignorato - Vendita ex art. 552 c.p.c. - Necessità.
Se l'oggetto del pignoramento è costituito da cose appartenenti al debitore che si trovano nella disponibilità di un terzo (nella specie, titoli obbligazionari costituiti in pegno a garanzia di un credito di quest'ultimo), il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell'art. 552 c.p.c., è tenuto a disporne la vendita ex artt. 529 e ss. c.p.c., a prescindere dalla loro agevole liquidabilità.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9872 del 26/05/2020 (Rv. 657718 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_552