Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9686 del 26/05/2020 (Rv. 657716 - 01)
Compensazione con controcredito del debitore esecutato - Opponibilità al creditore - Condizioni - Divieto di compensazione con credito azionato per il mantenimento del coniuge separato - Insussistenza - Ragioni.
Obbligazioni in genere - estinzione dell'obbligazione - compensazione.
Con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. il debitore esecutato può opporre in compensazione al creditore procedente un controcredito certo (cioè, definitivamente verificato giudizialmente o incontestato) oppure un credito illiquido di importo certamente superiore (la cui entità possa essere accertata, senza dilazioni nella procedura esecutiva, nel merito del giudizio di opposizione) anche nell'ipotesi di espropriazione forzata promossa per il credito inerente al mantenimento del coniuge separato, non trovando applicazione, in difetto di un "credito alimentare", l'art. 447, comma 2, c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9686 del 26/05/2020 (Rv. 657716 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Civ_art_1241, Cod_Civ_art_1242, Cod_Civ_art_1243, Cod_Civ_art_0447, Cod_Civ_art_1246