Ritenuta d'acconto ex art. 25 d.P.R. n. 600 del 1973 - Pagamento eseguito dal debitore del debitore - Obbligo - Sussistenza - Fattispecie.
Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - ritenute alla fonte - redditi di lavoro autonomo In genere.
L'art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973, a norma del quale i soggetti indicati nell'art. 23 dello stesso decreto sono tenuti ad operare una ritenuta d'acconto sulle somme da loro pagate a titolo di compenso per prestazioni di lavoro autonomo, è applicabile anche quando il lavoratore autonomo non è diretto creditore del soggetto che procede al pagamento, il quale versa la somma quale debitore del debitore. (Fattispecie in tema di condanna al pagamento delle spese processuali in favore del difensore distrattario).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9702 del 26/05/2020 (Rv. 657766 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093