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Esecuzione forzata - consegna o rilascio (esecuzione per) – Cass. n. 11285/2020

Decreto di trasferimento - Titolo esecutivo - Caratteristiche - Esecuzione forzata per il rilascio - Opposizione del terzo - Presupposti - Fondamento.

Esecuzione forzata - immobiliare - vendita - trasferimento.

Esecuzione forzata - opposizioni - di terzo.

Il decreto di trasferimento in base al quale sia iniziata l'esecuzione per rilascio è un titolo opponibile "erga omnes" e, dunque, non solo nei confronti del debitore esecutato, ma anche di chiunque si trovi nella detenzione o nel possesso del bene; pertanto, colui che intenda proporre opposizione non può limitarsi ad invocare la nullità del detto titolo, ma deve dimostrare di essere titolare di un diritto reale o di godimento su tale bene, che ne giustifichi il possesso o la detenzione, così esplicitando il proprio interesse ad agire.

Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 11285 del 12/06/2020 (Rv. 658081 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2930, Cod_Proc_Civ_art_586, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_100

CORTE

CASSAZIONE

11285

2020