Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Cass. n. 11291/2020
Giudice dell'esecuzione - Fase sommaria - Notificazione del decreto di fissazione dell'udienza nel termine perentorio assegnato - Obbligo della cancelleria - Esclusione - Omessa notificazione - Conseguenze - Rimessione in termini - Esclusione - Distinzione dalla mancata comparizione delle parti - Inammissibilità della domanda - Esclusione - Fondamento.
Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - provvedimenti del giudice dell'esecuzione In genere.
In tema di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, il decreto con il quale il giudice dell'esecuzione fissa davanti a sé l'udienza per la fase sommaria, assegnando un termine perentorio per la notificazione del ricorso e dello stesso decreto all'opposto, non è soggetto a
comunicazione, a cura della cancelleria, al ricorrente, sicché ove quest'ultimo lasci scadere il termine perentorio fissato, incorre nella declaratoria di inammissibilità dell'opposizione, senza potere beneficiare della rimessione in termini. Invece, se il ricorso è stato regolarmente notificato, la mancata comparizione delle parti non incide sull'ammissibilità della domanda e non preclude la possibilità di pervenire ad una pronuncia nel merito, in quanto la regolare instaurazione del contraddittorio pone le condizioni minime per l'attivazione dei poteri officiosi del giudice dell'esecuzione in ordine alla verifica dei presupposti di procedibilità dell'azione espropriativa.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Sentenza n. 11291 del 12/06/2020 (Rv. 658098 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_181, Cod_Proc_Civ_art_309, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_618_1, Cod_Proc_Civ_art_619, Cod_Proc_Civ_art_153