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Non debenza di una parte delle somme - Annullamento totale del precetto - Cass. n. 24704/2020

Esecuzione forzata - precetto - Opposizione - Non debenza di una parte delle somme - Annullamento totale del precetto - Esclusione - Conseguenze - Pagamento dopo la notifica dell'intimazione e prima dell'opposizione - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non lo travolge per intero, ma ne determina l'annullamento parziale, essendo comunque valida l'intimazione per la parte dovuta e le relative spese, anche nel caso in cui il debitore provveda al pagamento dopo aver ricevuto la sua notifica e prima di proporre opposizione, non incidendo l'adempimento sulla legittimità dell'atto.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24704 del 05/11/2020 (Rv. 659767 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_615

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24704

2020